
Videosorveglianza e privacy: le prescrizioni del garante per chi installa videocamere
La Legge di Stabilità 2016 ha stanziato fondi (15 milioni di euro) per il Bonus Sicurezza, ovvero un credito d’imposta per quei privati che decidono di installare sistemi di videosorveglianza.
Ma il tema videocamere pone per i cittadini un problema di privacy: il problema di chi viene ripreso e deve mantenere il suo diritto alla riservatezza e ai suoi dati personali; e il problema di chi decide di installare i sistemi di videosorveglianza perché ha il diritto a difendere le proprie pertinenze.
Due diritti che si contrastano sulla carta e tra i quali è necessario trovare un equilibrio. Ecco quindi che sul tema – già dal 2004 – è intervenuto il Garante della Privacy, che ha emesso un provvedimento sulla videosorveglianza datato 2010 e in corso di aggiornamento.
Il testo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 29 aprile 2010 e elenca tutte le misure che soggetti pubblici e privati devono mettere in pratica per installare questi sistemi.
Per quanto riguarda i privati, è esplicitamente prevista la possibilità di installare telecamere “contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi” e in questi casi “si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante”.
Ecco le prescrizioni del Garante, in quattro punti:
- I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere.
- I cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno.
- Le immagini registrate possono essere conservate per periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore.
- Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche, aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante.